Capo II

Art. 7

Termini e validità delle procedure

In vigore dal 26 mar 2023
1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione espleta le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione. 2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione espleta le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli entro il 31 dicembre del secondo periodo oggetto di comunicazione per i venditori già registrati sulla piattaforma alla data di entrata in vigore del presente decreto o alla data in cui un'entità è divenuta, per la prima volta, gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione. 3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può basarsi su dati e informazioni acquisiti a seguito delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale relative a precedenti periodi oggetto di comunicazione, purchè ricorrano le seguenti condizioni: a) le informazioni relative al venditore di cui all', commi 1 e 2, sono state acquisite e verificate o confermate negli ultimi trentasei mesi; b) il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non ha motivo di ritenere che le informazioni acquisite ai sensi dell', dell', commi 1 e 2, e dell', sono, o sono diventate, inattendibili o inesatte.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-01;32#art-7

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