Capo II
Art. 3
Identificazione dei venditori esclusi
In vigore dal 26 mar 2023
1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, espleta le procedure di adeguata verifica al fine di identificare i venditori esclusi.
2. Per determinare se un venditore che è un'entità sia un venditore escluso di cui all', comma 1, lettera q), numeri 1) e 2), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione si avvale di informazioni pubblicamente disponibili o di una conferma da parte del venditore medesimo.
3. Per determinare se un venditore sia un venditore escluso di cui all', comma 1, lettera q), numeri 3) e 4), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione si avvale dei dati di cui dispone.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-01;32#art-3