Capo II

Art. 5

Determinazione dello Stato membro o degli Stati membri di residenza del venditore

In vigore dal 26 mar 2023
Determinazione dello Stato membro o degli Stati membri di residenza del venditore 1. Un venditore si considera residente nello Stato membro in cui ha l'indirizzo principale. 2. Se il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione riscontra che il venditore ha un NIF rilasciato da uno Stato membro diverso rispetto allo Stato membro dell'indirizzo principale, considera il Venditore residente anche nello Stato membro che ha rilasciato il NIF. 3. Se il venditore fornisce informazioni relative all'esistenza di una stabile organizzazione ai sensi dell', comma 2, lettera f), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione considera il venditore residente anche nello Stato membro in cui è ubicata tale stabile organizzazione. 4. In deroga a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione considera residente il venditore anche in ogni Stato membro in cui la residenza è confermata dal servizio di identificazione elettronica messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione europea di cui all', comma 3.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-01;32#art-5

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