Capo I
Art. 2
Definizioni
In vigore dal 6 gen 2026
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «piattaforma»: qualsiasi software accessibile agli utenti, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un'attività pertinente per tali utenti. La definizione di cui alla presente lettera include qualsiasi accordo per la riscossione e il pagamento di un corrispettivo in relazione all'attività pertinente. Il termine piattaforma non include i software che, senza ulteriori interventi per l'esecuzione di un'attività pertinente, consentono esclusivamente una delle seguenti azioni:
1) il trattamento di pagamenti relativi all'attività pertinente;
2) la catalogazione o la pubblicità di un'attività pertinente da parte degli utenti;
3) il reindirizzamento o il trasferimento di utenti verso una piattaforma;
b) «gestore di piattaforma»: un'entità che stipula un contratto con i venditori per mettere a loro disposizione una piattaforma o una parte di essa;
c) «gestore di piattaforma escluso»: un gestore di piattaforma che, fin dall'inizio e su base annua, ha dimostrato all'autorità competente, alla quale avrebbe altrimenti dovuto comunicare le informazioni richieste conformemente alle norme di cui all', commi 1, 2 e 3, che l'intero modello di affari della piattaforma da esso gestita è tale da non includere venditori oggetto di comunicazione;
d) «gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione»: qualsiasi gestore di piattaforma, diverso da un gestore di piattaforma escluso, che si trovi in una delle seguenti situazioni:
1) è residente a fini fiscali in Italia o, se non ha la residenza fiscale nel territorio dello Stato, soddisfa una delle seguenti condizioni:
1.1) è costituito, disciplinato o regolamentato secondo la legge dello Stato;
1.2) ha la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, nel territorio dello Stato;
1.3) ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e non è un gestore di piattaforma qualificato non-UE;
2) non è residente a fini fiscali in Italia, nè è ivi costituito o gestito, e non ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ma facilita l'esecuzione di un'attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un'attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati nel territorio dello Stato, e non è un gestore di piattaforma qualificato non-UE;
e) «gestore di piattaforma qualificato non-UE»: un gestore di piattaforma che facilita tutte le Attività pertinenti che sono anche attività pertinenti qualificate e che risiede a fini fiscali in una giurisdizione qualificata non-UE o, se non ha la residenza fiscale in una giurisdizione qualificata non-UE, soddisfa una delle seguenti condizioni:
1) è costituito a norma delle leggi di una giurisdizione qualificata non-UE;
2) ha la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, in una giurisdizione qualificata non-UE;
f) «giurisdizione qualificata non-UE»: una giurisdizione non-UE nella quale vige un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti, concluso con le autorità competenti di tutti gli Stati membri identificati come giurisdizioni oggetto di comunicazione in un elenco pubblicato dalla giurisdizione non-UE;
g) «accordo qualificante effettivo tra autorità competenti»: un accordo tra le autorità competenti dello Stato e quelle di una giurisdizione non-UE, che richiede lo scambio automatico di informazioni equivalenti a quelle specificate nell', quale confermato da un atto di esecuzione ai sensi dell'articolo 8 bis quater, paragrafo 7, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011;
h) «attività pertinente»: un'attività svolta al fine di percepire un Corrispettivo, ad eccezione di quelle svolte da un venditore che agisce in qualità di dipendente del gestore di piattaforma o di un'entità collegata del gestore di piattaforma, e che rientra in una delle tipologie elencate di seguito:
1) la locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio;
2) i servizi personali;
3) la vendita di beni;
4) il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto;
i) «attività pertinenti qualificate»: qualsiasi attività pertinente oggetto di scambio automatico a norma di un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti;
l) «corrispettivo»: la compensazione, in qualsiasi forma, al netto di spese, commissioni o imposte trattenute o addebitate dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, che sia versata o accreditata a un venditore in relazione all'attività pertinente e il cui importo sia noto al gestore di piattaforma o sia dallo stesso ragionevolmente conoscibile;
m) «servizio personale»: un servizio basato sulla durata o sull'esecuzione di compiti da parte di una o più persone, che operano in modo indipendente o per conto di un'entità, e che viene svolto su richiesta di un utente, online o fisicamente offline dopo essere stato facilitato da una piattaforma;
n) «venditore»: un utente della piattaforma, sia esso una persona fisica o un'entità, che si è registrato sulla piattaforma durante il periodo oggetto di comunicazione e svolge un'attività pertinente;
o) «venditore attivo»: un venditore che presta un'attività pertinente durante il periodo oggetto di comunicazione o a cui è versato o accreditato un corrispettivo in relazione a un'attività pertinente durante il medesimo periodo;
p) «venditore oggetto di comunicazione»: un venditore attivo, diverso da un venditore escluso, che è residente nel territorio dello Stato o che ha dato in locazione beni immobili ivi ubicati;
q) «venditore escluso»: un venditore che, alternativamente:
1) è un'entità statale;
2) è un'entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari ovvero un'entità collegata di un'entità di tal tipo;
3) è un'entità per la quale il gestore di piattaforma ha facilitato oltre duemila attività pertinenti mediante la locazione di beni immobili in relazione a una proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione;
4) è un venditore per il quale il gestore di piattaforma ha facilitato meno di trenta attività pertinenti mediante la vendita di beni e l'importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non era superiore a 2.000 euro durante il periodo oggetto di comunicazione;
r) «entità»: una persona giuridica o un istituto giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione;
s) «entità collegata»: un'entità è collegata di un'altra entità se una delle due controlla l'altra o se le due entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 per cento dei diritti di voto e del valore in un'entità. Nella partecipazione indiretta, il rispetto del requisito relativo alla detenzione di più del 50 per cento del diritto di proprietà nel capitale dell'altra entità è determinato moltiplicando le percentuali delle partecipazioni attraverso i livelli successivi. Una persona che detiene più del 50 per cento dei diritti di voto è considerata detentrice del 100 per cento;
t) «entità statale»: il governo di uno Stato membro o altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro o altra giurisdizione, ivi compresi uno Stato, una provincia, una contea o un comune, nonché ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato membro o altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti;
u) «NIF»: il numero di identificazione fiscale rilasciato da uno Stato membro o un elemento identificativo equivalente;
v) «numero di partita IVA»: il numero unico che identifica un soggetto passivo d'imposta o una persona giuridica che non è soggetto passivo, registrati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
z) «indirizzo principale»: l'indirizzo della residenza ovvero, se non disponibile, il domicilio di un venditore che è una persona fisica, ovvero l'indirizzo della sede legale di un venditore che è un'entità;
aa) «periodo oggetto di comunicazione»: l'anno civile per il quale viene redatta una comunicazione ai sensi dell';
bb) «proprietà inserzionata»: l'insieme delle unità di beni immobili ubicate presso lo stesso indirizzo postale, appartenenti allo stesso proprietario e offerte in locazione su una piattaforma dallo stesso venditore;
cc) «identificativo del conto finanziario»: il numero o riferimento unico di identificazione, di cui dispone il gestore di piattaforma, relativo al conto bancario o ad altro analogo conto di servizi di pagamento del venditore su cui è versato o accreditato il corrispettivo;
dd) «beni»: qualsiasi bene materiale;
ee) «verifica congiunta»: un'indagine amministrativa condotta congiuntamente dalle autorità competenti di due o più Stati membri e collegata a uno o più soggetti passivi di imposta che siano di interesse comune o complementare per le autorità competenti di tali Stati membri.
ee-bis): "Servizio di Identificazione": un processo elettronico messo gratuitamente a disposizione di un Gestore di Piattaforma con obbligo di comunicazione da uno Stato membro o dall'Unione al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale di un Venditore.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194, ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-01;32#art-2