Capo II

Art. 9

Espletamento delle procedure da parte di terzi

In vigore dal 26 mar 2023
1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può affidare a un terzo prestatore di servizi o ad un gestore di piattaforma l'onere di adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 3 a 7. In tali casi, tuttavia, la responsabilità in relazione ai suddetti obblighi rimane in capo al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-01;32#art-9

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Espletamento delle procedure da parte di terzi (Art. 9 Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.) — Testo vigente | Portale Normativo