Capo IV
Art. 12
Sanzioni e altre disposizioni atte a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione
In vigore dal 26 mar 2023
1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, al fine di garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica di cui agli , nonché l'acquisizione delle informazioni di cui all', inserisce nel contratto con il venditore una clausola unilaterale in base alla quale, se il venditore oggetto di comunicazione non fornisce tutte o alcune delle informazioni richieste a seguito dell'invio di due solleciti di risposta successivi alla richiesta iniziale, sempre che siano decorsi sessanta giorni dall'invio di quest'ultima, il profilo del venditore viene chiuso e viene impedito allo stesso di iscriversi nuovamente alla piattaforma oppure, in alternativa, il gestore di piattaforma trattiene il corrispettivo dovuto al venditore fino a quando non sono fornite le informazioni richieste.
2. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione conserva i dati relativi alle attività intraprese e alle informazioni utilizzate per adempire agli obblighi di adeguata verifica a fini fiscali di cui agli , e agli obblighi di comunicazione di cui all' fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello civile in cui le informazioni sono comunicate o avrebbero dovuto essere comunicate.
3. Nei casi di omessa comunicazione delle informazioni di cui all', si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall', comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà. Nei casi di incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all' si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall', comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, ridotta della metà.
4. Nei casi di violazione degli obblighi di registrazione di cui all', comma 1, si applica una sanzione pecuniaria di euro 10.000.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono indicate le misure operative relative alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
Storico versioni
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