Capo IV

Art. 15

Scambio di informazioni

In vigore dal 26 mar 2023
1. Entro i termini di cui al comma 2, l'Agenzia delle entrate invia le informazioni di cui all' alle autorità competenti degli Stati membri in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente, nonché, se il venditore fornisce servizi di locazione di immobili, all'autorità competente dello Stato membro in cui l'immobile è situato. 2. L'invio delle informazioni di cui al comma 1 avviene entro i due mesi successivi alla fine del periodo di comunicazione cui le stesse si riferiscono. Il primo scambio di informazioni è effettuato entro il 29 febbraio 2024. 3. Entro i termini di cui al comma 4, l'Agenzia delle entrate invia le informazioni di cui all' alle autorità competenti delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un qualificante effettivo, in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente, nonché, se il venditore fornisce servizi di locazione di immobili, all'autorità competente delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un accordo qualificante effettivo, in cui l'immobile è situato. 4. L'invio delle informazioni di cui al comma 3 avviene con le modalità e i termini previsti dal decreto di cui all', comma 2.
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