Titolo II
Art. 8
Laboratori di prova
In vigore dal 23 ott 2022
1. Le autorità di vigilanza del mercato, ciascuna per il proprio ambito di competenza, anche al fine di verificare le capacità di prova per categorie specifiche di prodotti e per rischi specifici connessi a una categoria di prodotti, effettuano la ricognizione degli impianti e dei laboratori di prova esistenti e accreditati, conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 e in linea con le finalità di cui all'articolo 21 del regolamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Entro i successivi quarantacinque giorni dalla conclusione dell'attività di ricognizione di cui al comma 1, e comunque entro il 31 dicembre 2022, e in base alle risultanze della stessa, ciascuna autorità di vigilanza, nell'ambito della propria competenza, provvede a individuare ulteriori laboratori a cui demandare le attività di prova non attualmente svolte dai laboratori già esistenti su determinate categorie di prodotti o per determinati rischi relativi a singole categorie di prodotti.
3. I laboratori svolgono le attività di prova richieste dalle autorità di vigilanza del mercato mediante prove fisiche e accertamenti tecnici, anche mediante il ricorso a strumenti digitali, su specifici campioni di prodotti, inclusi quelli venduti online o tramite altri canali di vendita a distanza.
4. Nei casi in cui, per le caratteristiche dei prodotti, sia possibile lo svolgimento di accertamenti in forma congiunta, i laboratori svolgono le attività tecniche di rispettiva competenza in maniera coordinata, su indicazione dell'autorità di vigilanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-12;157#art-8