Titolo II

Art. 9

Sorveglianza sui prodotti rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio

In vigore dal 23 ott 2022
Sorveglianza sui prodotti rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio 1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con altre pubbliche amministrazioni convenzioni per l'affidamento di campagne di vigilanza su prodotti di interesse prevalente, rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio, e per lo sviluppo delle strutture di prova dei vigili del fuoco.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-12;157#art-9

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Sorveglianza sui prodotti rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio (Art. 9 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato.) — Testo vigente | Portale Normativo