Titolo II
Art. 9
Sorveglianza sui prodotti rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio
In vigore dal 23 ott 2022
Sorveglianza sui prodotti rilevanti ai fini
della sicurezza in caso di incendio
1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con altre pubbliche amministrazioni convenzioni per l'affidamento di campagne di vigilanza su prodotti di interesse prevalente, rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio, e per lo sviluppo delle strutture di prova dei vigili del fuoco.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-12;157#art-9