Titolo II

Art. 10

Recupero dei costi delle attività di vigilanza

In vigore dal 23 ott 2022
1. Le autorità di vigilanza del mercato, nei rispettivi ambiti di competenza, provvedono al recupero, dall'operatore interessato, della totalità dei costi delle attività di vigilanza effettuate in relazione ai prodotti risultati non conformi. 2. Tra i costi di cui al comma 1 sono compresi quelli per la realizzazione di prove, i costi per l'adozione di misure ai sensi dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2, del regolamento, e i costi di magazzinaggio e delle attività inerenti ai prodotti risultati non conformi e oggetto di misure correttive prima della loro immissione sul mercato. 3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le autorità di vigilanza del mercato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i parametri per il calcolo dei costi di cui al comma 1 tenuto conto di quanto previsto dal comma 2. 4. Le risorse derivanti dal recupero dei costi di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'operatore interessato, per la successiva riassegnazione alla spesa delle autorità di vigilanza del mercato che hanno sostenuto i predetti costi, per essere destinate alle medesime finalità di vigilanza. Per le autorità di vigilanza non amministrazioni centrali, la riassegnazione avviene in capo all'amministrazione centrale titolare delle attività di indirizzo, vigilanza e controllo per il successivo trasferimento alle medesime autorità.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-12;157#art-10

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