Titolo II

Art. 6

Sistema di informazione e comunicazione

In vigore dal 23 ott 2022
1. Le autorità di vigilanza del mercato utilizzano il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento relativamente all'espletamento delle attività di vigilanza sui prodotti di competenza. 2. Le autorità di vigilanza trasmettono all'ufficio unico di collegamento le informazioni, gli elementi o i dati in proprio possesso funzionali alla trasmissione delle informazioni di competenza dell'ufficio unico di collegamento, ai sensi dell', comma 5.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-12;157#art-6

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