Titolo III

Art. 11

Sistema sanzionatorio

In vigore dal 23 ott 2022
1. Salvo che il fatto costituisca reato o configuri una fattispecie di illecito amministrativo sanzionata dalle disposizioni nazionali di recepimento o di adeguamento della normativa di armonizzazione dell'Unione di cui all'allegato I del regolamento, l'operatore economico che: a) contravviene alle disposizioni di cui all', paragrafi 3, lettere a), b), c) e d), e 4, e all', paragrafo 1, del regolamento è soggetto, per ogni singola violazione, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro; b) omette di adottare le misure correttive imposte dalle autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del regolamento, è soggetto, per ciascuna misura non adottata, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro. 2. L'attività di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle autorità di vigilanza. 3. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo provvedono le autorità di vigilanza. 4. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. 5. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui al presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa nella misura del 40 per cento da destinare a ciascuna delle autorità di vigilanza e delle autorità incaricate del controllo che abbiano irrogato le sanzioni, per essere utilizzate per il miglioramento dell'attività di vigilanza del mercato e, nella misura del 10 per cento, al Ministero dello sviluppo economico in qualità di ufficio unico di collegamento, per essere destinate alle medesime finalità. Per le autorità di vigilanza non amministrazioni centrali, la riassegnazione avviene in capo all'amministrazione centrale titolare delle attività di indirizzo, vigilanza e controllo per il successivo trasferimento alle medesime autorità.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-12;157#art-11

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Sistema sanzionatorio (Art. 11 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato.) — Testo vigente | Portale Normativo