Capo II
Art. 3
Autorità di vigilanza del mercato
In vigore dal 23 ott 2022
1. Le autorità di vigilanza del mercato sono individuate, ai sensi dell' del regolamento, nel rispetto dei principi di competenza, adeguatezza, sussidiarietà, differenziazione e unitarietà dei processi decisionali, nelle autorità designate ai sensi della vigente disciplina normativa di recepimento delle norme europee di armonizzazione di cui all'allegato I al regolamento, come di seguito elencate:
a) il Ministero dello sviluppo economico, per le attività di cui all'allegato I del presente decreto;
b) il Ministero della salute, per le attività di cui all'allegato II del presente decreto;
c) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per le attività di cui all'allegato III del presente decreto;
d) il Ministero dell'interno, per le attività di cui all'allegato IV del presente decreto;
e) il Ministero della transizione ecologica, per le attività di cui all'allegato V del presente decreto;
f) il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per le attività di cui all'allegato VI del presente decreto;
g) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le attività di cui all'allegato VII del presente decreto;
h) l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), per le attività di cui all'allegato VIII del presente decreto.
2. Le autorità di vigilanza del mercato svolgono le relative funzioni, ai sensi dell', numero 4, del regolamento, con i poteri di cui al capo V del medesimo regolamento e svolgono i controlli previsti dalla normativa armonizzata dell'Unione europea nell'ambito delle rispettive competenze, anche mediante i propri uffici territoriali, le autorità incaricate del controllo di cui all' e gli altri enti ai quali è demandato lo svolgimento delle attività di vigilanza. Restano ferme le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, quali autorità di controllo del mercato in materia di esplosivi per uso civile e articoli pirotecnici.
3. Le autorità di vigilanza del mercato cooperano al fine dello svolgimento delle attività di rispettiva competenza, anche mediante lo scambio di informazioni, elementi o dati in proprio possesso.
4. I siti internet delle autorità di vigilanza forniscono agli operatori e utilizzatori finali, senza ulteriori oneri e in un'apposita sezione facilmente individuabile, l'accesso relativo alle informazioni relative ai prodotti, alle procedure e alle normative applicabili. Sono fatte salve le disposizioni in materia di pubblica sicurezza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-12;157#art-3