Titolo VI

Art. 85 bis

Disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile

In vigore dal 31 dic 2022
1. Nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare, non si applicano le disposizioni di cui all', comma 1, lettera c), del presente decreto e continuano ad applicarsi le disposizioni dell' e, limitatamente alla persona offesa, dell'articolo 429, comma 4, del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
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Disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile (Art. 85 bis Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.) — Testo vigente | Portale Normativo