Titolo VI

Art. 89 bis

Disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale

In vigore dal 31 dic 2022
1. Le disposizioni di cui all', comma 1, lettera d), relative all'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, si applicano nei procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio è emesso in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.
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Disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale (Art. 89 bis Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.) — Testo vigente | Portale Normativo