Titolo VI

Art. 88 ter

Disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere

In vigore dal 31 dic 2022
1. Le disposizioni di cui all', comma 1, lettera m), in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
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