Titolo VI

Art. 99

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 30 dic 2022
1. Salvo quanto previsto all', le amministrazioni interessate nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni del presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 ottobre 2022 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Cartabia, Ministro della giustizia Franco, Ministro dell'economia e delle finanze Colao, Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione Bianchi, Ministro dell'istruzione Messa, Ministro dell'università e della ricerca Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie Orlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Lamorgese, Ministro dell'interno Guerini, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Cartabia
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150#art-99

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Disposizioni finanziarie (Art. 99 Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.) — Testo vigente | Portale Normativo