Titolo VI
Art. 96
Disposizioni transitorie in materia di estinzione delle contravvenzioni in materia di alimenti
In vigore dal 30 dic 2022
1. Le disposizioni dell' non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto nei quali sia già stata esercitata l'azione penale.
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 4, della legge 30 aprile 1962, n. 283, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 aprile 2001, n. 80, e 8 giugno 2015, n. 88, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 luglio 2015, n. 151.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150#art-96