Titolo VI

Art. 94

Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione

In vigore dal 29 feb 2024
1. Le disposizioni di cui all', comma 1, lettera i), si applicano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli , commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150#art-94

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Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione (Art. 94 Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.) — Testo vigente | Portale Normativo