Titolo VI

Art. 90

Disposizioni transitorie in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato

In vigore dal 30 dic 2022
1. La disposizione dell', comma 1, lettera a), del presente decreto, che comporta l'estensione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova a ulteriori reati, si applica anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 2. Se sono già decorsi i termini di cui all'articolo 464-bis, comma 2, del codice di procedura penale, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto non è fissata udienza, la richiesta è depositata in cancelleria, a pena di decadenza, entro il predetto termine. 3. Nel caso in cui sia stata disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova in forza dei commi precedenti, non si applica l', comma 3, del codice di procedura penale.
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Disposizioni transitorie in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (Art. 90 Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.) — Testo vigente | Portale Normativo