Capo VII

Art. 30

Modifiche al Titolo II del Libro VII del codice di procedura penale

In vigore dal 30 dic 2022
1. Al Titolo II del Libro VII del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 477, nella rubrica la parola: «prosecuzione» è sostituita dalla seguente: «organizzazione» e il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente, dopo la lettura dell'ordinanza con cui provvede sulle richieste di prova, sentite le parti, stabilisce il calendario delle udienze, assicurando celerità e concentrazione e indicando per ciascuna udienza le specifiche attività da svolgere.»; b) all'articolo 483, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il verbale redatto in forma di documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto secondo le modalità di cui all'articolo 111 e sottoposto al presidente per l'apposizione del visto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata.»; c) all'articolo 484, al comma 2-bis le parole: «degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 420, comma 2-ter, primo periodo, e 420-ter, nonché, nei casi in cui manca l'udienza preliminare, anche le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies»; d) all'articolo 489: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Se vi è la prova che nel corso dell'udienza preliminare l'imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell'udienza preliminare.»; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La nullità prevista dal comma 1 è sanata se non è eccepita dall'imputato che è comparso o ha rinunciato a comparire, ferma la possibilità dello stesso di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà dalle quali sia decaduto. In ogni caso, la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l'imputato era nelle condizioni di comparire all'udienza preliminare.»; 3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto: a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare la facoltà dalla quale è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa; b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non esser potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.»; 4) nella rubrica, le parole: «Dichiarazioni dell'imputato» sono sostituite dalle seguenti: «Rimedi per l'imputato»; e) all'articolo 493, al comma 1, dopo le parole: «l'ammissione delle prove» sono aggiunte le seguenti: «, illustrandone esclusivamente l'ammissibilità ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1»; f) all'articolo 495, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente: «4-ter. Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell'esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze.»; g) all'articolo 496: 1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Salvo che una particolare disposizione di legge preveda diversamente, il giudice può disporre, con il consenso delle parti, che l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nell'articolo 210 e delle parti private si svolga a distanza.»; 2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ordine e modalità dell'assunzione delle prove»; h) all'articolo 501: 1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per il suo esame, il perito autorizzato ai sensi dell'articolo 227, comma 5, deposita in cancelleria la propria relazione scritta. Nello stesso termine la parte che ha nominato un consulente tecnico deposita in cancelleria l'eventuale relazione scritta del consulente. 1-ter. Fuori dai casi previsti al comma 1-bis, la parte che ha chiesto l'esame di un consulente tecnico deposita l'eventuale relazione almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per quell'esame.»; 2) al comma 2, dopo le parole: «e pubblicazioni,», sono inserite le seguenti: «nonché le relazioni depositate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter,» e la parola: «acquisite» è sostituita dalla parola: «acquisiti»; i) all'articolo 510: 1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. L'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell'articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.»; 2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. La trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al comma 2-bis è disposta solo se richiesta dalle parti.». l) all'articolo 519: 1) al comma 1, dopo le parole: «per la difesa» sono aggiunte le seguenti: «e formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché di richiedere l'ammissione di nuove prove»; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Se l'imputato fa richiesta di un termine per la difesa, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato può, a pena di decadenza entro l'udienza successiva, formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché richiedere l'ammissione di nuove prove.»; m) all'articolo 520: 1) nella rubrica, la parola: «assente» è sostituita dalle seguenti: «non presente»: 2) al comma 1, la parola: «assente» è sostituita dalle seguenti: «che non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza» e, dopo le parole: «all'imputato» sono aggiunte le seguenti: «, con l'avvertimento che entro l'udienza successiva può formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché richiedere l'ammissione di nuove prove».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150#art-30

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