Capo VI
Art. 25
Modifiche al Titolo II del Libro VI del codice di procedura penale
In vigore dal 30 dic 2022
1. Al Titolo II del Libro VI del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 444:
1) al comma 1, la parola: «sanzione» è sostituita con la seguente: «pena» e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «L'imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato.»;
2) al comma 2, dopo le parole: «circostanze prospettate dalle parti,» sono inserite le seguenti «le determinazioni in merito alla confisca,» e le parole: «congrua la pena indicata» sono sostituite dalle seguenti: «congrue le pene indicate,»;
b) all'articolo 445, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.»;
c) all'articolo 446:
1) al comma 1, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o all'udienza prevista dal comma 2-bis dello stesso articolo»;
2) al comma 3, le parole: «nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore»;
d) all'articolo 447, comma 1, al primo periodo le parole: «in calce alla richiesta» sono soppresse e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nel decreto di fissazione dell'udienza la persona sottoposta alle indagini è informata che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»;
e) all'articolo 448:
1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Nei casi previsti dal comma 1, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all' della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-bis, comma 2.»;
2) al comma 3, dopo le parole «dell'articolo 578» sono aggiunte le seguenti: «, comma 1».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150#art-25