Capo III›Sez. I
Art. 53
Programmi di giustizia riparativa
In vigore dal 30 dic 2022
1. I programmi di giustizia riparativa si conformano ai principi europei e internazionali in materia e vengono svolti da almeno due mediatori con le garanzie previste dal presente decreto. Essi comprendono:
a) la mediazione tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato, anche estesa ai gruppi parentali, ovvero tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede;
b) il dialogo riparativo;
c) ogni altro programma dialogico guidato da mediatori, svolto nell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150#art-53