Capo IIISez. I

Art. 54

Attività preliminari

In vigore dal 30 dic 2022
1. Il primo incontro tra i partecipanti ai programmi di giustizia riparativa è preceduto da uno o più contatti con i mediatori e da colloqui tra il mediatore e ciascuno dei partecipanti diretti a fornire le informazioni previste dall', comma 3, a raccogliere il consenso, nonché a verificare la fattibilità dei programmi stessi. 2. I difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato hanno facoltà di intervenire ai colloqui preliminari, su richiesta delle persone interessate.
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Attività preliminari (Art. 54 Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.) — Testo vigente | Portale Normativo