Art. 54 · Attività preliminari
Capo IIISez. I

Art. 54

28 / 107

Attività preliminari

In vigore dal 30 dic 2022
1. Il primo incontro tra i partecipanti ai programmi di giustizia riparativa è preceduto da uno o più contatti con i mediatori e da colloqui tra il mediatore e ciascuno dei partecipanti diretti a fornire le informazioni previste dall', comma 3, a raccogliere il consenso, nonché a verificare la fattibilità dei programmi stessi. 2. I difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato hanno facoltà di intervenire ai colloqui preliminari, su richiesta delle persone interessate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150#art-54