Capo VI
Art. 24
Modifiche al Titolo I del Libro VI del codice di procedura penale
In vigore dal 30 dic 2022
1. Al Titolo I del Libro VI del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 438:
1) al comma 3, le parole: «nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore»;
2) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «il giudizio abbreviato se» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili,» e le parole: «compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili» sono sostituite dalle seguenti: «il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell'istruzione dibattimentale»;
3) al comma 6-ter, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l'imputato può riproporre la richiesta prima dell'apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato.»;
b) all'articolo 441, al comma 6, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le prove dichiarative sono documentate nelle forme previste dall'articolo 510.»;
c) all'articolo 442, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Quando nè l'imputato, nè il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150#art-24