Capo VI

Art. 24

Modifiche al Titolo I del Libro VI del codice di procedura penale

In vigore dal 30 dic 2022
1. Al Titolo I del Libro VI del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 438: 1) al comma 3, le parole: «nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore»; 2) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «il giudizio abbreviato se» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili,» e le parole: «compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili» sono sostituite dalle seguenti: «il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell'istruzione dibattimentale»; 3) al comma 6-ter, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l'imputato può riproporre la richiesta prima dell'apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato.»; b) all'articolo 441, al comma 6, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le prove dichiarative sono documentate nelle forme previste dall'articolo 510.»; c) all'articolo 442, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Quando nè l'imputato, nè il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150#art-24

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Modifiche al Titolo I del Libro VI del codice di procedura penale (Art. 24 Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.) — Testo vigente | Portale Normativo