Capo V

Art. 19

Modifiche al Titolo VI del Libro V del codice di procedura penale

In vigore dal 30 dic 2022
1. Al Titolo VI del Libro V del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 386: 1) al comma 1, alla lettera i) il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente «;» e, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente: «i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»; 2) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. La comunicazione scritta di cui al comma 1 viene allegata agli atti in forma di documento informatico. Se l'originale è redatto in forma di documento analogico, si osservano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3.»; b) all'articolo 391, comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Quando l'arrestato, il fermato o il difensore ne fanno richiesta il giudice può autorizzarli a partecipare a distanza.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150#art-19

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Modifiche al Titolo VI del Libro V del codice di procedura penale (Art. 19 Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.) — Testo vigente | Portale Normativo