Capo V
Art. 19
Modifiche al Titolo VI del Libro V del codice di procedura penale
In vigore dal 30 dic 2022
1. Al Titolo VI del Libro V del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 386:
1) al comma 1, alla lettera i) il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente «;» e, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente: «i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»;
2) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. La comunicazione scritta di cui al comma 1 viene allegata agli atti in forma di documento informatico. Se l'originale è redatto in forma di documento analogico, si osservano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3.»;
b) all'articolo 391, comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Quando l'arrestato, il fermato o il difensore ne fanno richiesta il giudice può autorizzarli a partecipare a distanza.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150#art-19