Titolo VI
Art. 93 bis
Disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento
In vigore dal 31 dic 2022
1. La disposizione di cui all'articolo 495, comma 4-ter, del codice di procedura penale, come introdotta dal presente decreto, non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150#art-93-bis