Art. 93 bis · Disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento
Titolo VI

Art. 93 bis

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Disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento

In vigore dal 31 dic 2022
1. La disposizione di cui all'articolo 495, comma 4-ter, del codice di procedura penale, come introdotta dal presente decreto, non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023.
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