Titolo VI
Art. 89 bis
105 / 107Disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale
In vigore dal 31 dic 2022
1. Le disposizioni di cui all', comma 1, lettera d), relative all'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, si applicano nei procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio è emesso in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150#art-89-bis