Art. 89 bis · Disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale
Titolo VI

Art. 89 bis

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Disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale

In vigore dal 31 dic 2022
1. Le disposizioni di cui all', comma 1, lettera d), relative all'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, si applicano nei procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio è emesso in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.
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