Art. 5
Deposito telematico di atti e informazioni relativi a società ed a sedi secondarie
In vigore dal 14 dic 2021
Deposito telematico di atti e informazioni relativi
a società ed a sedi secondarie
1. La sottoscrizione delle istanze di iscrizione o deposito di atti o dati nel registro delle imprese predisposte mediante la modulistica elettronica approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi degli , comma 1, e 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, è apposta dal soggetto obbligato o legittimato mediante firma elettronica qualificata conforme al regolamento UE 2014/910, o mediante firma digitale ai sensi dell', comma 1, lettera s), del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'identificazione dei richiedenti nelle procedure di cui al primo periodo, ove necessaria, si esegue mediante gli strumenti di identificazione elettronica di cui all' del regolamento (UE) 910/2014, aventi un livello di garanzia pari a quello previsto dall', paragrafo 2, lettera b) o lettera c), del medesimo regolamento.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;183#art-5