Art. 7
Scambio di informazioni su amministratori colpiti da cause di ineleggibilità o decadenza
In vigore dal 14 dic 2021
Scambio di informazioni su amministratori colpiti
da cause di ineleggibilità o decadenza
1. L'ufficio del registro delle imprese fornisce, senza ritardo, mediante il BRIS le informazioni richieste dall'autorità di un altro Stato membro sull'esistenza di cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2382 del codice civile a carico degli amministratori di società di capitali aventi sede nel territorio dello Stato richiedente.
2. I dati personali delle persone di cui al comma 1 sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di consentire all'autorità competente di valutare le necessarie informazioni relative alla cessazione dalla carica di amministratore della persona interessata.
Le autorità, le persone o gli organismi incaricati di trattare lo svolgimento delle procedure telematiche previste dal presente decreto conservano i dati personali trasmessi ai fini del presente articolo per il tempo strettamente necessario all'evasione della richiesta di informazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;183#art-7