Art. 4

Registrazione delle filiali e notifica della cessazione delle filiali

In vigore dal 14 dic 2021
Registrazione delle filiali e notifica della cessazione delle filiali 1. La registrazione o cancellazione, nel registro delle imprese, della sede secondaria di una società di capitali soggetta alla legge di uno Stato membro è comunicata senza indugio, dal medesimo registro, allo Stato membro in cui è registrata la società tramite il BRIS. 2. In caso di sede secondaria registrata nel territorio di uno Stato membro da parte di una società di capitali soggetta alla legge italiana, il registro delle imprese che riceve la comunicazione di registrazione rilascia idonea prova di ricezione della comunicazione e provvede senza ritardo all'iscrizione. 3. L'articolo 2197, ultimo comma, del codice civile non si applica in caso di sedi secondarie registrate nel territorio di un altro Stato membro da società di capitali soggette alla legge italiana.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;183#art-4

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Registrazione delle filiali e notifica della cessazione delle filiali (Art. 4 Recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.) — Testo vigente | Portale Normativo