Art. 4
Registrazione delle filiali e notifica della cessazione delle filiali
In vigore dal 14 dic 2021
Registrazione delle filiali e notifica
della cessazione delle filiali
1. La registrazione o cancellazione, nel registro delle imprese, della sede secondaria di una società di capitali soggetta alla legge di uno Stato membro è comunicata senza indugio, dal medesimo registro, allo Stato membro in cui è registrata la società tramite il BRIS.
2. In caso di sede secondaria registrata nel territorio di uno Stato membro da parte di una società di capitali soggetta alla legge italiana, il registro delle imprese che riceve la comunicazione di registrazione rilascia idonea prova di ricezione della comunicazione e provvede senza ritardo all'iscrizione.
3. L'articolo 2197, ultimo comma, del codice civile non si applica in caso di sedi secondarie registrate nel territorio di un altro Stato membro da società di capitali soggette alla legge italiana.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;183#art-4