Art. 1

Definizioni

In vigore dal 14 dic 2021
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, ed in particolare l'articolo 29 e l'allegato A, n. 24; Vista la direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario; Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE; Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili; Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del codice civile; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante regolamento di attuazione dell' della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Vista la direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132; Vista la preliminare deliberazioni del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 5 agosto 2021; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 4 novembre 2021; Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale; Emana il seguente decreto legislativo: Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «mezzi di identificazione elettronica», mezzi di identificazione elettronica quali definiti all', paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014; b) «regime di identificazione elettronica», il regime di identificazione elettronica di cui all', paragrafo1, punto 4, del regolamento (UE) n. 910/2014, contenuto nella notifica alla Commissione europea eseguita ai sensi dell' del medesimo regolamento e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 2 maggio 2019 - 2019/C 150/06; c) «costituzione», l'intero processo di costituzione di una società, compresa la stesura dell'atto costitutivo di una società e tutte le misure necessarie per l'iscrizione di una società nel registro; d) «registrazione di una sede secondaria», il processo che conduce alla divulgazione dei documenti e delle informazioni relativi ad una sede secondaria di nuova apertura in uno Stato membro; e) «modello», un modello per l'atto costitutivo di una società che può essere utilizzato per la costituzione online di una società secondo la disciplina dettata dal presente decreto; f) «BRIS», il sistema di interconnessione dei registri delle imprese di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017; g) «EUID», il codice identificativo unico europeo delle imprese volto a facilitare l'avvio di un sistema europeo di interconnessione tra i registri delle imprese.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;183#art-1

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