Art. 9
Modalità di rilascio ed autenticazione dei dati e documenti da parte del registro delle imprese
In vigore dal 14 dic 2021
Modalità di rilascio ed autenticazione dei dati
e documenti da parte del registro delle imprese
1. Le copie e gli estratti di documenti e informazioni detenuti dagli uffici del registro delle imprese sono rilasciati in formato elettronico e, salvo rinuncia del richiedente, sono autenticati, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal conservatore del registro delle imprese che ne attesta la provenienza dallo stesso registro e la conformità ai documenti ed alle informazioni in esso conservati.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le specifiche modalità per il rilascio delle copie e degli estratti di cui al comma 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;183#art-9