Art. 9

Modalità di rilascio ed autenticazione dei dati e documenti da parte del registro delle imprese

In vigore dal 14 dic 2021
Modalità di rilascio ed autenticazione dei dati e documenti da parte del registro delle imprese 1. Le copie e gli estratti di documenti e informazioni detenuti dagli uffici del registro delle imprese sono rilasciati in formato elettronico e, salvo rinuncia del richiedente, sono autenticati, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal conservatore del registro delle imprese che ne attesta la provenienza dallo stesso registro e la conformità ai documenti ed alle informazioni in esso conservati. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le specifiche modalità per il rilascio delle copie e degli estratti di cui al comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;183#art-9

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Modalità di rilascio ed autenticazione dei dati e documenti da parte del registro delle imprese (Art. 9 Recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.) — Testo vigente | Portale Normativo