Art. 10
Atti e documenti consultabili attraverso il BRIS
In vigore dal 14 dic 2021
1. Gli uffici del registro delle imprese rendono consultabili tramite il BRIS gli atti e le informazioni di cui all'articolo 14 della direttiva (UE) 1132/2017, relativi alle società di capitali.
2. Attraverso il BRIS gli uffici del registro delle imprese rendono, altresì, consultabili gli atti e i documenti di cui al comma 1 anche per società diverse dalle società di capitali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;183#art-10