Art. 5
Violazioni in materia di commercio parallelo di cui all'articolo 53 del regolamento
In vigore dal 3 gen 2026
1. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 chiunque, in assenza della licenza di commercio parallelo di cui all'articolo 53 del regolamento o, alternativamente, di un'autorizzazione valida ai sensi dell' del regolamento, mette a disposizione sul mercato un prodotto biocida identico, ai sensi del medesimo articolo 53 del regolamento, ad un altro biocida per il quale esiste l'autorizzazione alla commercializzazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-02;179#art-5