Art. 2

Definizioni

In vigore dal 14 dic 2021
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all' del regolamento. 2. Ai fini del presente decreto si intende per «presidio medico chirurgico» un prodotto che ricade nella definizione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392 e che contiene, per ciascuna tipologia di prodotti, esclusivamente i principi attivi di cui all'articolo 89, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento. 3. L'autorità competente di cui all'articolo 81 del regolamento è il Ministero della salute, ai sensi dell' della legge 6 agosto 2013, n. 97.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-02;179#art-2

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