Art. 15

Misure applicative delle sanzioni amministrative

In vigore dal 14 dic 2021
1. All'accertamento e alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto provvede, con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione o l'ente individuato dalla normativa regionale. 2. Competente a ricevere il pagamento in forma ridotta di cui all' della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la regione territorialmente competente o l'ente individuato dalla normativa regionale. 3. Il rapporto di cui all' della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio regionale competente o all'ente, regionale o territoriale, individuato dalla normativa regionale. 4. Le attività di vigilanza e di accertamento ai fini dell'irrogazione delle sanzioni sono espletate secondo quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell', comma 4, della legge 6 agosto 2013, n. 97.
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