Art. 17
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 14 dic 2021
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-02;179#art-17