Art. 18
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 14 dic 2021
1. Gli non si applicano alle fattispecie in cui la condotta abbia ad oggetto uno dei biocidi, che, ai sensi dell'articolo 89, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento, ricadono sotto il regime autorizzatorio nazionale di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, o che sono di libera vendita.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 novembre 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Cartabia, Ministro della giustizia
Speranza, Ministro della salute
Cingolani, Ministro della transizione ecologica
Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico
Franco, Ministro dell'economia e delle finanze
Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-02;179#art-18