Art. 18

Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 14 dic 2021
1. Gli non si applicano alle fattispecie in cui la condotta abbia ad oggetto uno dei biocidi, che, ai sensi dell'articolo 89, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento, ricadono sotto il regime autorizzatorio nazionale di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, o che sono di libera vendita. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 novembre 2021 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Cartabia, Ministro della giustizia Speranza, Ministro della salute Cingolani, Ministro della transizione ecologica Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico Franco, Ministro dell'economia e delle finanze Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie Visto, il Guardasigilli: Cartabia
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Disposizioni transitorie e finali (Art. 18 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.) — Testo vigente | Portale Normativo