Art. 11
Violazioni delle misure provvisorie adottate ai sensi dell'articolo 88 del regolamento
In vigore dal 14 dic 2021
Violazioni delle misure provvisorie adottate
ai sensi dell'articolo 88 del regolamento
1. Chiunque mette a disposizione un prodotto biocida in violazione delle misure provvisorie adottate ai sensi dell'articolo 88 del regolamento è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-02;179#art-11