Art. 6

Violazioni in materia di ricerca e sviluppo che interessano un biocida non autorizzato o un principio attivo non approvato di cui all'articolo 56 del regolamento

In vigore dal 3 gen 2026
1. Chiunque viola l'obbligo di redazione e detenzione della documentazione prevista dall'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento o l'obbligo di relativa messa a disposizione su richiesta dell'autorità competente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. 2. È punito con la medesima sanzione prevista dal comma 1 chiunque esegue esperimenti o test che possono comportare o provocare dispersioni di biocidi nell'ambiente senza che sia decorso il termine previsto dall'articolo 56, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento o in violazione del divieto o delle condizioni dettate dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento. 3. È punito con la medesima sanzione prevista dal comma 1 chiunque viola l'obbligo di messa a disposizione delle informazioni richieste dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, primo comma, terzo periodo, del regolamento.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-02;179#art-6

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