Art. 4
Violazione in materia di immissione sul mercato di biocidi autorizzati conformemente alla procedura di autorizzazione semplificata di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento
In vigore dal 3 gen 2026
Violazione in materia di immissione sul mercato di biocidi autorizzati conformemente alla procedura di autorizzazione
semplificata di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento
1. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000, chiunque immette sul mercato un biocida autorizzato ai sensi dell'articolo 26 del regolamento omettendo la comunicazione di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento o non rispettando il termine di trenta giorni previsto dallo stesso articolo 27 al fine dell'immissione sul mercato del prodotto medesimo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-02;179#art-4