Art. 5 · Violazioni in materia di commercio parallelo di cui all'articolo 53 del regolamento

Art. 5

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Violazioni in materia di commercio parallelo di cui all'articolo 53 del regolamento

In vigore dal 3 gen 2026
1. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 chiunque, in assenza della licenza di commercio parallelo di cui all'articolo 53 del regolamento o, alternativamente, di un'autorizzazione valida ai sensi dell' del regolamento, mette a disposizione sul mercato un prodotto biocida identico, ai sensi del medesimo articolo 53 del regolamento, ad un altro biocida per il quale esiste l'autorizzazione alla commercializzazione.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-02;179#art-5