Art. 16
Contrasti di competenza
In vigore dal 6 feb 2021
1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione è l'autorità competente a decidere in caso di contrasto tra la Procura europea e una o più procure della Repubblica sulla competenza a procedere ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento.
2. Ai contrasti di competenza di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 54, 54-bis, 54-ter e 54-quater del codice di procedura penale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;9#art-16