Art. 18

Autorità giudiziarie competenti ai sensi degli articoli 25 e 34 del regolamento

In vigore dal 6 feb 2021
Autorità giudiziarie competenti ai sensi degli articoli 25 e 34 del regolamento 1. Nei casi previsti dagli articoli 25, paragrafo 4, e 34, paragrafi 5 e 6, del regolamento, autorità competente è il procuratore generale presso la Corte di cassazione. 2. Il procuratore generale presso la corte di cassazione dà in ogni caso comunicazione al Ministro della giustizia delle determinazioni assunte.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;9#art-18

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