Art. 18
Autorità giudiziarie competenti ai sensi degli articoli 25 e 34 del regolamento
In vigore dal 6 feb 2021
Autorità giudiziarie competenti
ai sensi degli articoli 25 e 34 del regolamento
1. Nei casi previsti dagli articoli 25, paragrafo 4, e 34, paragrafi 5 e 6, del regolamento, autorità competente è il procuratore generale presso la Corte di cassazione.
2. Il procuratore generale presso la corte di cassazione dà in ogni caso comunicazione al Ministro della giustizia delle determinazioni assunte.
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