Art. 19

Assunzione di procedimenti della Procura europea

In vigore dal 6 feb 2021
Assunzione di procedimenti della Procura europea 1. Quando, in conseguenza delle determinazioni assunte dal procuratore generale presso la Corte di cassazione ai sensi dell', sono trasferiti nello Stato procedimenti relativi a indagini condotte da procuratori europei delegati di altri Stati membri, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 746-ter, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del codice di procedura penale. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei casi in cui i procedimenti di indagine sono trasferiti nello Stato in forza di provvedimenti assunti dalle camere permanenti della Procura europea ai sensi degli articoli 26, paragrafo 5, e 36, paragrafi 3 e 4.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;9#art-19

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