Art. 20

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 6 feb 2021
1. Dall'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per l', non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Agli oneri derivanti dall', pari ad euro 533.848 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all', comma 10, della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
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