Art. 11
Valutazioni di professionalità dei procuratori europei delegati
In vigore dal 21 apr 2024
1. Ai fini della procedura di valutazione della professionalità di cui all' del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dall', comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111, il Consiglio superiore della magistratura richiede alla Procura europea di trasmettere:
a) un rapporto informativo sull'attività svolta dal magistrato nominato procuratore europeo delegato e i relativi dati statistici;
b) copia dei precedenti rapporti di valutazione del rendimento;
c) notizie relative alle eventuali decisioni di riassegnazione dei casi assunte dalla camera permanente per i motivi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento;
d) un aggiornamento delle informazioni di cui all', comma 4.
2. La documentazione di cui al comma 1, unitamente a quella in precedenza acquisita sull'attività del procuratore europeo delegato ai sensi dell', comma 4, è trasmessa dal Consiglio superiore della magistratura al Consiglio giudiziario della Corte di appello di Roma ed è utilizzata ai fini delle valutazioni di professionalità, ai sensi degli del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;9#art-11